PANIZZA, Saulle, L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 1998, 333 pp.

L'analisi che Saulle Panizza dedica in questo libro allo studio dell'opinione dissenziente rappresenta un punto di riferimento nella discussione che in Italia è iniziata negli anni sessanta.

Già in quel periodo infatti, Costantino Mortati si chiedeva se

Nel libro l'autore, da un lato, propone un quadro dettagliato e riassuntivo di tutte le posizioni che in questi anni sono state avanzate dalla dottrina, dall'altro, attraverso le sue valutazioni, offre inoltre un fondamentale punto di partenza per riflettere, in generale, sul sistema di giustizia costituzionale italiano.

Il metodo di indagine utilizzato dall'autore procede attraverso l'analisi dei profili teorici del problema, che divengono poi gli strumenti più utili per comprendere gli effetti dell'opinione dissenziente dal punto di vista pratico e le conseguenze che derivano dall'utilizzazione di tale istituto. La cornice entro la quale viene svolta la ricerca ha inoltre un carattere comparatistico; non si trascura la circostanza secondo la quale l'opinione dissenziente è nata e continua ad essere utilizzata efficacemente in numerosi ordinamenti stranieri.

Come sottolineato precedentemente, l'istituto in esame presuppone, per una sua corretta comprensione, la definizione del contenuto di concetti preliminari fondamentali, quali la nozione di giudice, di dissenso e di pronuncia giudiziale.

I tre elementi sono strettamente collegati fra di loro; il giudice è infatti l'organo legittimato ad esprimere il proprio dissenso all'interno di una pronuncia giudiziale.

Tale soggetto si colloca in una posizione molto delicata, poiché interpreta le disposizioni che è chiamato ad applicare e ricava quindi norme differenti e in alcuni casi in contrapposizione tra di loro. Questa attività che può essere definita "creatrice di diritto" ha un margine di operatività e di efficacia che varia a seconda delle fonti di riferimento e dei soggetti competenti a svolgere tale funzione. Per ciò che concerne il primo punto, l'autonomia e l'indipendenza interpretativa variano notevolmente a seconda del tipo di fonte considerato. Per quel che qui interessa, il giudice costituzionale ha come parametro la costituzione, che si presta a esegesi diverse, ma il più delle volte, tutte allo stesso modo plausibili. Il testo costituzionale è infatti considerato una fonte suprema, ma nello stesso tempo viene anche ritenuto una norma giuridica intesa "in senso dinamico".

Tale ultima circostanza deve essere spiegata alla luce del secondo punto precedentemente citato cioè il rapporto che si crea tra più giudici chiamati a definire l'ambito di applicazione di una determinata norma. Se la fonte in questione lascia ampi margini a livello esegetico, è possibile che all'interno di una struttura collegiale ognuno possa raggiungere una posizione diversa dall'altro.

Tale ipotesi è chiaramente impossibile in presenza di un organo giudicante monocratico, in questo caso infatti il contrasto può crearsi soltanto a livello di gradi differenti di giudizio, senza però intaccare l'autonomia decisionale del singolo.

Il risultato della discussione all'interno di un organo giurisdizionale collegiale è pur sempre la pronuncia giudiziale. La decisione, la quale rappresenta il frutto di un confronto verbale tra più parti, deve essere poi formalizzata attraverso la concreta stesura della pronuncia. Quest'ultima deve tener conto, ove possibile, delle diverse posizioni prospettate e alla luce delle caratteristiche del nostro ordinamento che non prevede i dissensi espressi, deve quindi motivare analiticamente la decisione adottata. La motivazione diventa quindi il fulcro, il punto di riferimento intorno a cui ruota il procedimento logico che ha condotto all'adozione di un determinato provvedimento. Attraverso tale strumento, il giudice viene messo nelle condizioni di giustificare le sue scelte, di spiegare quindi il perché ha interpretato una disposizione in un certo modo, magari discostandosi dall'esegesi ritenuta su quel punto dominante. Inoltre la motivazione, negli ordinamenti nei quali è possibile esprimere l'opinione dissenziente, diventa essenziale poiché incide sui "meccanismi formativi e giustificativi" della decisione.

In questa ottica, si innesta quindi il problema del dissenso e della sua preliminare definizione. Tale concetto viene utilizzato come "sinonimo di quell'opinione, o, più precisamente, di quella manifestazione del componente di un organo giurisdizionale di natura collegiale, formalizzata e (in qualche modo, o a determinate condizioni) conoscibile, che esprima valutazioni divergenti rispetto all'atto (o almeno ad alcuna delle sue parti) imputabile al collegio". Da questo primo livello generale, si deve poi scendere nella specificità della questione, ricordando la pluralità di significati che può assumere la nozione di opinione dissenziente, in stretta relazione con i suoi presupposti e con il fondamento della sua esistenza. La cornice ideale entro la quale svolgere questa indagine è probabilmente quella della giustizia costituzionale. I motivi di tale scelta riguardano il tipo di organo, di natura collegiale, il suo funzionamento e la sua organizzazione e in particolare le procedure che disciplinano i suoi processi decisionali. Inoltre la giustizia costituzionale si presta meglio a questa analisi vista anche la centralità che assume la Costituzione, che è la fonte suprema di riferimento. Con essa si devono confrontare tutte le altre leggi, e anche se il testo costituzionale offre diverse interpretazioni, rimane pur sempre la fonte che garantisce l'equilibrio e la stabilità dell'ordinamento attraverso l'operato della Corte costituzionale.

Nel suo significato più generale, l'opinione dissenziente rappresenta dunque una presa di posizione minoritaria da parte di un componente di un organo giurisdizionale di natura collegiale.

Tale "manifestazione di pensiero" espressa in forma scritta oppure orale viene poi formalizzata alla fine della deliberazione che conduce alla decisione, e viene resa conoscibile ed identificata parlando di una "valutazione divergente rispetto all'atto (o almeno alcuna delle sue parti) imputabile al collegio". Perché ci si possa esprimere compiutamente sulla nozione di opinione dissenziente, non si può quindi prescindere dall'esame dei suoi presupposti e dalla collocazione della stessa all'interno di ordinamenti nei quali tale strumento è comunemente utilizzato.

Uno dei fondamenti logici è costituito dall'esame degli organi giurisdizionali nei loro aspetti organizzativi. Tale valutazione porta a riflettere sulla necessità cha esistano organi collegiali, poiché solo all'interno di questi è possibile verificare come "la presenza di un istituto quale il dissenso consente di evidenziare e di apprezzare pienamente l'esistenza di un pluralismo interpretativo operante (all'interno del collegio)".

D'altra parte accanto al profilo organizzativo va poi ricordato quello relativo al loro concreto funzionamento. L'unanimità non è una regola decisionale assoluta; le diverse valutazioni, le interpretazioni non univoche non ostacolano il normale iter decisionale all'interno di un organo giurisdizionale. L'opinione dissenziente esiste proprio perché è normale e comunemente accettato che all'interno di un collegio giudicante ci possano essere visioni diverse seppur legittime, e questo elemento costituisce il fondamento di ogni principio democratico.

La dottrina si interroga invece sull'opportunità o meno di rendere conoscibili i dissensi e sulle possibili conseguenze delle diverse soluzioni.

Esistono molteplici argomenti a favore dell'utilizzo dell'opinione dissenziente. In primo luogo si può riflettere sulla maggiore indipendenza e responsabilità del singolo componente del collegio. Quest'ultimo infatti vede notevolmente rivalutato il suo ruolo all'interno del gruppo di persone con le quali si deve confrontare.

Il giudice può esercitare l'opinione dissenziente e quindi può influenzare, e se dal caso convincere, gli altri membri del collegio, della bontà delle sue argomentazioni. In caso contrario è comunque "fatta salva" la sua posizione che resiste all'unanimità spesso formale, ma non veritiera. Un altro elemento da tener presente per accettare l'opinione dissenziente è costituito dal grado di compiutezza che viene raggiunto nello studio della singola controversia.

Il collegio è stimolato all'approfondimento di tutte le problematiche che nascono dall'esame della questione. Lo studio è certamente più analitico e tende a valutare anche aspetti che in una situazione nella quale vige la segretezza assoluta sulla decisione, non verrebbero presi in considerazione. D'altra parte sono molto importanti anche gli effetti sul momento decisionale vero e proprio e in particolare quelli che ricadono sul contenuto della motivazione. Quest'ultima deve enucleare in modo evidente l'iter logico seguito per giungere a quella determinata decisione, eliminando così la possibilità di inutili equivoci. Gli aspetti positivi di queste argomentazioni vanno inoltre valutati considerando le conseguenze dell'opinione dissenziente sull'evoluzione e sul dinamismo della giurisprudenza. Conoscere un'opinione dissenziente può agevolare il consolidarsi o l'affermarsi di una interpretazione diversa da quella ritenuta dominante. Tale ultima ipotesi incide sia sul collegio che può intervenire modificando il proprio convincimento giuridico, sia sui soggetti direttamente interessati dalla decisione, che possono comunque sperare in un'inversione di tendenza.

In particolare i giudici ordinari, ad esempio, potrebbero trarre beneficio dalla conoscenza del dissenso: da un lato, sarebbero infatti più sicuri nell'applicare le diverse disposizioni, essendo guidati da motivazioni dettagliate, compiute; dall'altro, sarebbero anche maggiormente responsabilizzati e valorizzati, nella fase di studio e di riproposizione delle diverse questioni.

Gli argomenti impiegati finora a favore della conoscibilità dell'opinione dissenziente sono stati anche riesaminati rilevando quindi i riflessi negativi che deriverebbero dall'uso di questo strumento.

La consapevolezza che la propria posizione viene resa conoscibile a tutti, può ad esempio condizionare l'autonomia e l'indipendenza del giudice. Quest'ultimo infatti preferisce la ricerca di un accordo all'interno del collegio, per evitare di attestarsi su posizioni troppo radicali che possono metterlo in cattiva luce dinanzi all'opinione pubblica. D'altra parte non è da sottovalutare neanche il pericolo di pressioni da parte delle forze politiche, che cercano di strumentalizzare l'atteggiamento minoritario, per fini diversi da quelli prefigurati dall'istituto.

Altri effetti riguardano la motivazione del provvedimento e il possibile rischio di indebolimento del valore della singola pronuncia. L'unanimità o la segretezza della decisione non garantirebbero automaticamente la linearità e la chiarezza della decisione. La logica del compromesso "ricercato a tutti i costi" presupporrebbe una soluzione della questione più veloce, ma meno approfondita.

La pronuncia emessa sulla base di un mancato consenso unanime potrebbe creare un indebolimento dell'organo di giustizia costituzionale, che perderebbe credibilità, con effetti negativi anche sui diversi casi concreti che sarebbero continuamente riesaminati, favorendo contraddizioni e contrasti.

Tutte le valutazioni fin qui prospettate devono essere ulteriormente inquadrate a livello storico e soprattutto nel contesto, quello della giustizia costituzionale, nel quale maggiormente si discute sulla convenienza di introdurre tale istituto.

L'essenziale profilo storico dimostra come l'opinione dissenziente sia profondamente radicata in ordinamenti ormai consolidati e di lunga tradizione. Lo studio di questi ultimi consente quindi di dare ampio respiro alla prospettiva di tipo comparatistico, verificando in concreto come nei diversi paesi, lo strumento in questione sia impiegato e disciplinato.

Pur essendoci esperienze molto più remote, gli Stati Uniti d'America e la Corte Suprema Federale, rappresentano il punto di partenza di questa ricostruzione. Il processo evolutivo di quel paese ha portato in un primo tempo a seguire le consuetudini delle Corti inglesi, nelle quali le decisioni venivano annunciate mediante i pareri separati dei vari membri. Tale fenomeno non si può tuttavia associare all'opinione dissenziente così come viene attualmente intesa. D'altronde un'altra tappa fondamentale è costituita dalla presidenza Marshall, che nel XIX secolo introdusse il concetto di opinion of the Court. Marshall pensava che se il frutto della deliberazione fosse stata un'opinione unitaria, imputabile all'intero collegio, ciò avrebbe rafforzato l'autorevolezza delle decisioni e quindi l'organo che le emanava. Lo sviluppo, dell'opinione resa per così dire seriatim, ha condotto poi nel XX secolo all'adozione della dissenting opinion, quale normale regola adoperata all'interno delle deliberazioni della Corte Suprema Federale. In altre parole, il sistema statunitense prevede la c.d. opinion of the Court, ma nello stesso tempo anche le opinioni separate (concorrenti o dissenzienti) dei singoli giudici. Come è stato sostenuto da K. M. Zo Bell "l'unanimità nell'ordinamento americano è da considerare nient'altro che un'eccezione".

Attualmente quindi nel modello di giustizia costituzionale statunitense, la pratica delle opinioni dissenzienti è rimasta quasi invariata. Il risultato è che ogni giudice che si trovi in disaccordo con la decisione o con l'argomentazione adottata dalla maggioranza del collegio, può redigere una propria dissenting o concurring opinion che si accompagna a quella della Corte come manifestazione esterna della decisione finale presa all'interno del collegio.

L'aver ricordato il concetto di opinione concorrente consente quindi di spiegarne il significato e la sostanziale differenza con quella dissenziente. Quest'ultima, come già ricordato, riguarda il disaccordo di uno dei membri di un collegio con il dispositivo adottato dalla maggioranza. La concurring opinion esprime invece la disapprovazione rispetto alla sola motivazione del provvedimento del quale è invece condiviso il dispositivo. In altre parole si disapprovano le ragioni giustificative che sono alla base di una determinata decisione, ma si concorda sul risultato finale.

Il consolidamento e l'affermarsi del dissent non deriva soltanto dal normale utilizzo che se ne fa negli Stati Uniti, ma è anche dimostrato dalla diffusione che si è avuta in tanti altri ordinamenti. Inoltre va sottolineato come il suo impiego non vada circoscritto ai paesi di common law, ma vada esteso, pur con le dovute differenze, anche a quelli di civil law ed (ex) soviet law. Nel sistema di common law, ad esempio, il giudice si caratterizza per la notevole autonomia e indipendenza, fattori che hanno contribuito alla personalizzazione del ruolo dell'organo e all'affermarsi dell'opinione dissenziente. Esistono sicuramente delle eccezioni, come per il caso dell'Irlanda, paese nel quale non è previsto il dissent nell'ipotesi in cui ci si debba pronunciare sulla costituzionalità di una disposizione legislativa, ma nel complesso gli ordinamenti di common law hanno ormai comunemente adottato questo istituto. Il discorso risulta differente nelle realtà di civil law, nelle quali gli organi di giustizia costituzionale di molti paesi, fra cui l'Italia, non prevedono il dissenso espresso nelle decisioni e anzi stabiliscono che la deliberazione della camera di consiglio, venga assunta in assoluta segretezza.

Tra gli ordinamenti rientranti in questo blocco, va però segnalata la Spagna, a dimostrazione del fatto che pur essendo la costituzione spagnola un testo "recente", essa non ha recepito modelli già esistenti privi dell'istituto in questione, ma all'art. 164 della carta costituzionale, ha previsto che "las sentencias del Tribunal Constitucional se publicará en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si lo hubiere". In quest' articolo si concretizza uno degli aspetti progressisti della carta spagnola ovvero la costituzionalizzazione della pubblicazione assieme alle sentenze dell'organo di giustizia costituzionale, anche degli eventuali voti particolari. L'ovvia, ma importantissima conseguenza è che il legislatore può solo regolare l'esercizio del diritto di pubblicità del dissenso, ma mai eliminarlo.

Tale disposizione di principio è stata poi ulteriormente specificata nella Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del 1979 (LOTC). In particolare, l'art. 90.1 e 2 ribadisce il principio di collegialità delle decisioni e la peculiare disciplina sulla materia, che prevede sia l'opinione concorrente che quella dissenziente, dimostrando così l'allontanamento dall'eccessiva burocratizzazione propria dei sistemi di civil law. In riferimento a questa ricostruzione comparatistica, la situazione degli ordinamenti di (ex) soviet law merita un'ultima osservazione. Va evidenziato come quasi tutte queste costituzioni di "nuova generazione" abbiano recepito l'istituto dell'opinione dissenziente, valutando l'efficacia e l'efficienza di quest'ultimo alla luce di esperienze già consolidate.

Tutte le nozioni e le argomentazioni fin qui enucleate trovano la giusta collocazione nel momento in cui, nella parte centrale del libro, l'autore ci fa riflettere sulle problematiche dell'opinione dissenziente all'interno della realtà giuridico-normativa dell'ordinamento italiano.

Si tenta quindi di individuare lo strumento in questione nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

La dissenting opinion non è peraltro prevista nella sentenza civile e neanche in quella penale.

La prima, qualora la decisione sia emessa dal giudice collegiale, deve esprimere all'esterno la volontà dell'intero collegio e non è possibile manifestare eventuali dissensi. Il medesimo discorso vale anche per la sentenza penale, caratterizzata dall'assoluta segretezza, attraverso la quale si cerca di fornire "unitarietà" al prodotto finale e riservatezza alle ipotetiche differenze di veduta all'interno del collegio.

Allo stato dei fatti quindi, non ci sarebbe spazio per introdurre il dissenso nella giurisdizione ordinaria, legata d'altra parte ai casi concreti, nei quali sembra essere più importante risolvere le singole fattispecie in modo chiaro ed univoco piuttosto che creare pericolosi dubbi sull'interpretazione di determinate disposizioni. Tuttavia l'evoluzione normativa ha fornito elementi nuovi per rivedere questo ragionamento. La circostanza è offerta in particolare dalle norme sulla responsabilità civile dei magistrati. La legge n. 117 del 1988 prevede la possibilità che un soggetto, che si ritenga leso dal comportamento di un giudice nell'esercizio delle sue funzioni, possa agire contro lo stato con un'azione risarcitoria per il danno subito. Per ciò che interessa in particolare, in questa legge, all'art. 16, sono stabilite precise regole che disciplinano i provvedimenti collegiali. In base a tale disposizione, di questi ultimi "è compilato sommario verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso per ciascuna delle questioni decise". Questa innovativa disposizione ha fornito la possibilità di esaminare in modo dettagliato gli effetti di una previsione di questo tipo nella giurisdizione ordinaria. Pur essendoci posizioni differenti sulla sua qualificazione, si può comunque far rientrare la previsione, secondo la tesi dell'autore, nel concetto di opinione dissenziente. Le conseguenze di questa innovazione legislativa si sono anche riscontrate nella giustizia costituzionale.

La Corte si è infatti pronunciata sulla legittimità costituzionale di questa legge con la nota sentenza n. 18 del 1989. Tale pronuncia ha inciso profondamente sui temi dell'indipendenza e della responsabilità dei magistrati, argomenti strettamente legati alla manifestazione del dissenso all'interno dei collegi giudicanti. In particolare proprio a proposito dell'art. 16, la Corte ha dichiarato che "non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza" e che nessuna norma costituzionale "stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari, quale garanzia della loro indipendenza; né a tal fine, impone il segreto sull'esistenza di opinioni dissenzienti all'interno del collegio". Questi sviluppi normativi, suffragati dall'intervento della Consulta, permettono di affrontare il problema più importante e cioè l'ipotesi di introdurre l'opinione dissenziente nella giustizia costituzionale italiana. Attingendo al patrimonio costituito dalla pronuncia della Corte, sono stati presentati alcuni progetti con l'obiettivo di introdurre l'istituto nel processo costituzionale.

Tra gli altri va sicuramente segnalato quello approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (istituita con legge costituzionale n. 1 del 1997) per la revisione della Costituzione. Sul punto l'art. 136 stabiliva che "le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali posizioni di dissenso dei giudici". Va subito ricordato che comunque questa proposta è rimasta soltanto un'ipotesi di riforma, poiché la procedura di revisione della costituzione non ha portato a termine il suo iter. Tutta la questione è stata quindi nuovamente accantonata e rimandata alle prossime legislature. Tuttavia l'iniziativa della Commissione Bicamerale ha generato un vivace dibattito incentrato in particolare sui modi attraverso i quali può essere introdotta l'opinione dissenziente nel nostro sistema di giustizia costituzionale.

L'analisi delle disposizioni contenute nel testo costituzionale italiano, non fornisce indicazioni contrarie all'introduzione dell'istituto e quindi fa optare per la non necessaria utilizzazione della legge costituzionale. Nella Carta costituzionale l'unico riferimento testuale è dato dall'art. 137 che rinvia "a una legge costituzionale" per stabilire "le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi". A ben vedere questa disposizione non sembra riferirsi all'aspetto formale delle decisioni della Corte e quindi neanche alla struttura e alle modalità per giungere alla pronuncia. Anche nelle leggi costituzionali successive, in materia di disciplina dell'attività della Corte, non sembra esserci nessun riferimento espresso ad una precisa regolamentazione delle decisioni.

Il rinvio previsto all'art. 137 sembra invece in connessione con gli aspetti procedimentali di instaurazione del giudizio dinanzi alla Consulta. In altre parole si vuole far notare la non necessarietà della legge costituzionale, poiché quest'ultima dovrebbe modificare una parte della costituzione, che in realtà non impedisce assolutamente l'introduzione del dissent.

Sempre a livello di fonti, è interessante inoltre la discussione a proposito della legge ordinaria del Parlamento. Anche riguardo a quest'ultima, l'autore ritiene di esprimere alcune perplessità soprattutto alla luce del rapporto di competenza che esiste tra legge ordinaria e regolamento della Corte, per cui spetterebbe al secondo e non alla prima la disciplina che attiene al funzionamento dell'organo. Pur essendoci la via giurisprudenziale, il medesimo risultato può essere comunque conseguito attraverso lo strumento normativo appena ricordato, ovvero il regolamento. L'opinione dissenziente troverebbe dunque una collocazione naturale nella fonte regolamentare che è probabilmente l'espressione più alta dell'autonomia e dell'indipendenza della Corte costituzionale. Quest'ultima potrebbe infatti disciplinare l'istituto, collocando tale funzione all'interno delle normali competenze in materia di regolamentazione del momento deliberativo delle singole pronunce e delle modalità di manifestazione dei processi decisionali interni al collegio.

Oltre agli effetti di carattere propriamente tecnico che l'introduzione dell'opinione dissenziente può avere sul processo costituzionale in generale, e sui suoi componenti in particolare, Panizza, nella parte conclusiva del suo libro, dà ampio respiro a considerazioni che non sono legate soltanto al tema specifico. Egli ritiene che l'innovazione delle modalità decisorie all'interno della Corte costituzionale potrebbe provocare conseguenze sull'intero sistema italiano di giustizia costituzionale.

In particolare si può riflettere "sugli effetti dell'istituto... in relazione al più generale rapporto che esiste tra attività del Giudice delle leggi, da un lato, e il significato e il valore del testo costituzionale, dall'altro". La Costituzione, pur nel susseguirsi di proposte tendenti alla sua modificazione, continua ad avere un ruolo centrale; infatti l'obiettivo principale perseguito dall'attività della Consulta riguarda appunto il rispetto del testo costituzionale e il continuo adeguamento ad esso delle differenti realtà sociali. La discussione ad esempio sull'opinione dissenziente dimostra la necessità di adeguarsi al "dinamismo giuridico", il che richiede alla giurisprudenza costituzionale un'attività tesa a garantire comunque l'equilibrio e la stabilità dei valori costituzionali. L'introduzione del dissenso non è importante soltanto perché modifica le regole di deliberazione del collegio, ma consente altresì di proporre nuove soluzioni interpretative, nuovi filoni giurisprudenziali che possono soltanto favorire il miglioramento dell'operato della Corte. In altre parole ci si deve chiedere in che misura questa novità può realmente giovare al progredire dell'attività dell'organo di giustizia costituzionale.

In generale si può essere concordi nell'affermare che l'assoluta trasparenza riguardo alle diverse posizioni assunte nel collegio, la più attenta analisi della questione, la motivazione maggiormente dettagliata, sono alcuni dei tanti segnali che fanno pensare che la possibilità di manifestare il dissenso contribuirebbe comunque allo sviluppo della giustizia costituzionale. Il metodo d'indagine utilizzato da Panizza consiste dunque nell'astrarre dal particolare istituto esaminato, per giungere a riflessioni di spessore molto più generale. Il fine vorrebbe essere in realtà quello di invitare ciascuno ad interrogarsi sui possibili sviluppi della giustizia costituzionale, di cui l'introduzione dell'opinione dissenziente rappresenta uno dei tanti punti su cui la dottrina attualmente si confronta.

Giuseppe CAMPANELLI *

* Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico Comparato presso l'Universitá degli Studi di siena.